La legge 3 agosto 2007, n. 127 contiene interventi in materia pensionistica, in particolare un incremento delle
pensioni con base contributiva e delle pensioni assistenziali. L’INPS sta inviando ai pensionati una dichiarazione
reddituale, da restituire compilata all’Istituto, per ottenere il beneficio in questione.
Riepiloghiamo i cardini normativi.
INCREMENTO PENSIONI CON BASE CONTRIBUTIVA
Dall’anno 2007 ci sarà una somma aggiuntiva (Tab. A) per titolari di pensione con base contributiva ed età pari o
superiore a 64 anni, a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 il
trattamento minimo (€. 8.504,73 per l’anno 2007).
Determinazione del reddito: si tiene conto dei redditi complessivi individuali di qualsiasi natura:
- compresi: redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva;
- esclusi: quelli derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari e dell’indennità di
accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e le competenze a tassazione
separata.
Le fasce dei beneficiari sono distinte per anzianità contributiva e per gestione di appartenenza
Tabella A
Lavoratori autonomi Anni di contribuzione |
Lavoratori dipendenti Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva (in euro) Anno 2007 |
Somma aggiuntiva (in euro) Anno 2007 |
| Fino a 18 |
Fino a 15 |
262 |
336 |
Oltre i 18 fino a 28 |
Oltre 15 fino a 25 |
327 |
420 |
| Oltre 28 |
Oltre 25 |
392 |
504 |
INCREMENTO PENSIONI ASSISTENZIALI
Dal 1° Gennaio 2008 incremento di maggiorazioni sociali, pensioni sociali, assegni sociali, invalidi civili,
ciechi e sordomuti fino ad assicurare un reddito complessivo pari a €. 580 mensili, per 13 mensilità.
E’ prevista una diversificazione in relazione all’età:
- pari o superiore a 70 anni per le pensioni e gli assegni sociali;
- pari o superiore a 60 anni per le pensioni degli invalidi civili, ciechi e sordomuti.
L’incremento è concesso alle seguenti condizioni reddituali:
- il beneficiario non possieda redditi propri annui pari o superiori a €. 7.540;
- il beneficiario, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi propri annui pari
o superiori a €. 7.540, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore
a €. 7.540 incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale. Per gli anni successivi al 2008, il limite
reddituale è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni del
F.P.L.D., rispetto all’anno precedente.
Per ogni chiarimento sono a disposizione gli esperti di Confesercenti.