DAL GIORNO 16 LUGLIO 2025
TUTTI I BANDI, AVVISI E CONCORSI SARANNO CONSULTABILI ESCLUSIVAMENTE SUL NUOVO SITO: https://www.brta.camcom.it/
DAL GIORNO 16 LUGLIO 2025
TUTTI I BANDI, AVVISI E CONCORSI SARANNO CONSULTABILI ESCLUSIVAMENTE SUL NUOVO SITO: https://www.brta.camcom.it/
Seminario di aggiornamento e approfondimento tematico con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri sulla transizione energetica e sulle Comunità energetiche rinnovabili, organizzati dalla Camera di commercio di Brindisi – Taranto insieme a Dintec S.c.r.l. nell’ambito del Fondo di Perequazione 2023-2024 Unioncamere “Transizione energetica”.
L’appuntamento è per il 10 luglio ore 15:00-17:30 “Opportunità di Finanziamento per l’Innovazione Sostenibile” (sede di Brindisi). Esperto: Luca Mielioli.
Transizione 4.0 e 5.0
• NuovaSabatini
• InvestimentiSostenibili4.0
• Agrivoltaico
• Configurazioni di Autoconsumo • per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (CACER)
• Certificati Bianchi
• Conto termico
• Credito d’imposta per investimenti in R&S
• NuovoPatentBox
• Resto al Sud
Iscriviti qui:
https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_QFVZep8vQxmTnM1td-Klvw
(puoi partecipare in presenza a Brindisi, online oppure potrai seguire il webinar presso la sede di Taranto)
Questa formazione è rivolta a Comuni, imprese, esperti tecnici, Associazioni di categoria, privati, liberi Professionisti.
A conclusione di ogni incontro seguirà una sessione di domande e risposte con l’esperto per approfondire e chiarire eventuali dubbi sul tema del giorno.
L’art. 13 comma 1 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” (G.U. n. 138 del 17/06/2025 entrata in vigore il 18/06/2025) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA che scadono entro il 30 giugno 2025 (cui è collegata anche la scadenza del diritto annuale per le imprese ed i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. al 01/01/2025) per i soggetti che:
esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all’art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96);
dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’ Economia e Finanze (pari ad euro 5.164.569).
i cui versamenti possono essere effettuati:
entro il 31 luglio 2025 senza maggiorazione;
dal 22 luglio al 20 agosto 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.
Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) anche a coloro che:
a) presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all’art. 27,comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità);
c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190;
d) partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019), così come i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, o che pur soggetti ISA superano il limite di ricavi e compensi (pari ad euro 5.164.569) .
Per questi soggetti restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2025 ed il termine c.d. “prorogato” del 30 luglio 2025 con la maggiorazione dell’interesse corrispettivo dello 0,40%.
Informazioni:
Camera di commercio di Brindisi – Taranto Ufficio delle Entrate
Sede legale: Viale Virgilio n. 152 – 74121 Taranto
Sede di Brindisi: Via Bastioni Carlo V, 4/6 – 72100 Brindisi
Tel. ufficio 099 7783150-7783129 oppure 0831 228243
email: dirittoannuale@brta.camcom.it
Si informa comunica che non sussiste alcun termine al 30 giugno 2025, né è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori di società già iscritte alla data del 1° gennaio 2025 che non provvedano entro tale data ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. 1, comma 860 della L. 207/2024, posto che tale disposizione di legge nulla dispone a riguardo, come confermato nella nota Unioncamere del 2 aprile scorso.
Resta confermato invece l’obbligo di comunicazione in sede di costituzione di nuove società ovvero di nomina/conferma di amministratori, pena la sospensione della relativa pratica.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota del 12/03/2025 prot. 0043836 ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione dell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dall’articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Applicazione alle imprese che siano costituite a decorrere da 01/01/2025 ed estensione alle imprese che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma estensiva, ovvero prima del 1° gennaio 2025.
Tutte le forme societarie, siano esse società di persone, società di capitali e società cooperative.
Le forme societarie escluse sono:
la società semplice che non eserciti l’attività agricola;
le società di mutuo;
i consorzi, anche con attività esterna;
le società tra professionisti e le società tra avvocati non svolgendo attività di impresa.
La circolare esclude anche le società consortili, sebbene il richiamo all’art. 2615-ter c.c. deve far ritenere applicabile anche a queste tale obbligo.
Obbligo nei confronti degli amministratori e de liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale. In presenza di una pluralità di amministratori deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
L’indirizzo di posta elettronica dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel registro delle imprese deve essere «nella titolarità esclusiva dell’amministratore». Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata.
Esclusa l’iscrivibilità dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa.
La comunicazione del domicilio digitale dovrà essere effettuata in occasione dell’iscrizione della nomina o del rinnovo/conferma degli amministratori, nonché della nomina del liquidatore.
Nei casi di domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo degli amministratori, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio sospende il procedimento, assegnando all’impresa un termine per l’integrazione del dato mancante; in difetto verrà disposto il rigetto della domanda.
La comunicazione del solo domicilio digitale degli amministratori dovrà essere firmata digitalmente:
dal legale rappresentante (anche per la comunicazione del domicilio digitale degli ulteriori amministratori), nonché dall’incaricato all’invio telematico (utente Telemaco);
ovvero dal professionista incaricato ai sensi dell’art.31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000.
La domanda di comunicazione del solo domicilio digitale degli amministratori è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e non sconta l’imposta di bollo.