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Agenzia delle Entrate: chiarimenti in materia di tax credit energia e gas

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Il Fisco conferma, tra l’altro, la possibilità di recuperare i bonus energetici tramite l’istituto della remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 24/E con la quale fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle proroghe che, hanno interessato i crediti d’imposta energia e gas relativamente al primo semestre del 2023, nonché la riduzione dell’aliquota IVA al 5% applicabile alle forniture di gas metano per combustione, stabilita fino al terzo trimestre del 2023.

“La circolare  – spiega FiscoOggi, il giornale on line delle Entrate – evidenzia che, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso al credito d’imposta relativamente alle imprese “energivore” e “non energivore”, non rientra nella nozione di “sussidio” il bonus riconosciuto per il trimestre precedente”.

“Chiarisce, inoltre, che, per le imprese costituite nel trimestre di maturazione del credito (ad esempio, nel primo trimestre 2023), non può trovare applicazione il beneficio fiscale in esame, non essendo possibile verificare l’effettivo incremento del costo sostenuto dal soggetto, in quanto non sussiste il parametro (costi medi della materia energia) relativo al trimestre di riferimento (quarto trimestre 2022)”.

“Infine, il documento di prassi, con riferimento ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e al quarto trimestre 2022, “ribadisce che i beneficiari erano tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2023, l’importo del contributo maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora fruito. La circolare precisa, tuttavia, che al fine di poter utilizzare in compensazione la somma dopo il 16 marzo 2023 (e non oltre il 30 settembre 2023), è necessario che il contribuente renda preventivamente la comunicazione di cui sopra, adottando l’istituto della “remissione in bonis”.

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